la Regione Veneto ha emesso una linea guida di indirizzo per i decisori e gli operatori nel settore scolastico (OPGR n. 2 del 4 gennaio 2021 All. 1) pubblicata sul sito istituzionale.  
Di seguito si sintetizzano le indicazioni principali: Nel caso di un esito positivo del tampone antigenico rapido di un alunno delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, il Dirigente Scolastico può sospendere l’attività scolastica in presenza dell’intera classe al fine di contenere il rischio di diffusione, in attesa di un preventivo consulto con gli operatori del S.I.S.P. dell’AULSS 3 Serenissima. 
I contatti scolastici identificati nella classe saranno posti in quarantena dal S.I.P.S. che programmerà un test rapido di controllo alla fine della stessa, indicativamente al 10° giorno. 
In caso di comparsa di sintomatologia durante la quarantena i genitori sono tenuti a contattare il pediatra di libera scelta. 
Gli alunni che non si sottoporranno al test rapido al termine della quarantena come indicato dal S.I.P.S., osserveranno un periodo di quarantena della durata totale di 14 giorni. Per le famiglie dei soggetti individuati come “contatti scolastici” di un caso positivo non è prevista quarantena, né esecuzione di test diagnostici. 
Nell’eventualità di un caso positivo tra i docenti, si valuterà il tempo di permanenza degli stessi nelle singole classi. 
Per la riammissione a scuola degli alunni, il genitore presenterà direttamente alla scuola di appartenenza copia del referto di negatività del test eseguito nei tempi stabiliti dall’AULSS 3 Serenissima.